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PORTI - Leggi e Norme


TRASPORTI MARITTIMI - PORTI - Leggi e Regolamenti Internazionali

RS 0.747.305.21 Convenzione sul regime internazionale dei porti ...

0.747.305.21. Traduzione 1. Convenzione sul regime internazionale dei
Porti marittimi. - Ginevra il 9 dicembre 1923

Allegato - Statuto

Protocollo di firma

Al momento di firmare la Convenzione sul regime internazionale dei porti marittimi, conclusa in data d'oggi, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

1. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto s'applicano ai porti di rifugio particolarmente costruiti a questo scopo.

2. Resta inteso che la riserva fatta dalla delegazione inglese circa le disposizioni della sezione 24 del ?Pilotage Act? del 1913 ? accettata.

3. Resta inteso che gli obblighi previsti dalla legislazione francese per ci? che concerne i sensali marittimi non sono contrari ai principi ed allo spirito dello Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi.

4. Resta inteso che la condizione di reciprocit? prevista all'art. 2 dello Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi non dovr? avere per effetto di privare dei vantaggi di detto Statuto gli Stati contraenti sprovvisti di porti marittimi e che non godessero, in una zone di un porto marittimo di un altro Stato, dei diritti previsti all'art. 15 di questo Statuto.

5. Qualora uno Stato o un territorio al quale non s'applica la presente Convenzione, dovesse avere la stessa bandiera o la stessa nazionalit? di uno Stato contraente, questo Stato o questo territorio non potr? prevalersi di nessun diritto garantito dallo Statuto sul regime internazionale dei porti marittimi alla bandiera o ai nazionali degli Stati contraenti.

Il presente Protocollo avr? forza, valore e durata identici a quelli dello Statuto concluso in data d'oggi, del quale deve essere considerato come parte integrale.

In fede di che, i plenipotenziari sunnominati hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, il nove dicembre millenovecentoventitr? in un solo esemplare, che sara' depositato negli archivi del Segretariato della Societ? delle Nazioni; ne sar? rimessa copia conforme a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della convenzione il 1o novembre 1990

 

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)
Conferma (C)
Successione (S)

 

Entrata
in vigore

 

 

 

 

 

 

Antigua e Barbuda

27 feb.

 

1989 S

 

1o nov.

 

1981

Australia

29 giu.

1925 A

26 lug.

1926

Belgio*

16 mag.

1927

 

14 ago.

 

1927

 

Burkina Faso

 

18 lug.

1966 A

16 ott.

1966

Cecoslovacchia*

10 lug.

1931

8 ott.

1931

Cipro

9 nov.

1964 C

16 ago.

1960

Costa d'Avorio

22 giu.

 

1966 A

 

20 set.

 

1966

Danimarca

27 apr.

1926

26 lug.

1926

Figi

15 mar.

1972 C

10 ott.

1970

Francia*

2 ago.

1932

31 ott.

1932

Germania*

1o mag.

1928

30 lug.

1928

Giappone*

30 set.

1926

29 dic.

1926

Gran Bretagna*

29 ago.

1924

26 lug.

1926

Rodesia del Sud, Terra-Nuova

23 apr.

1925 A

26 lug.

1926

Bahamas, Barbados, Bermuda Brunei, Ceylon, Costa d'Oro, Isole Falkland e dipendenze, Gambia (Colonia e Protetto- rato), Gibilterra, Gilbert e Ellice, Grenade, Guaiana brit., Honduras brit., Hong-Kong, Isole Sotto Vento Giamaica (ad eccezione delle Isole Turche, Ca?ques e Ca?mans), Kenya, Palestina, Ste-H?l?ne, Ste-Lucie, St-Vincent, Isole Salomon, Seychelles, Sierra Leone, Somaliland, Tanganyika, Tonga, Transgiordania, Zanzibar

22 set.

 

1925 A

 

26 lug.

 

1926

Grecia*

24 gen.

1927

24 apr.

1927

India

1o apr.

1925

26 lug.

1926

Iraq*

1o mag.

1929 A

30 lug.

1929

Italia*

16 ott.

1933

14 gen.

1934

Jugoslavia*

20 nov.

 

1931

 

18 feb.

 

1932

 

Madagascar*

 

4 ott.

 

1967 A

 

2 gen.

 

1968

 

Malaysia

 

31 ago.

 

1966 A

29 nov.

1966

Malta

18 apr.

 

1966 C

 

21 set.

 

1964

Marocco

19 ott.

1972 A

17 gen.

1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Riserve e dichiarazioni, vedere qui appresso.

 
            

 



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