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(Legge n. 298 - 6 giugno 1974 - Integrazioni Legge 162)
Art. 1 - Campo di applicazione 1. Con il presente decreto viene data attuazione alla direttiva del Consiglio della Comunit?uropea n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attivit?i trasporto merci su strada con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Le imprese di cui sopra qualora intendessero esercitare con veicoli di portata e peso superiore dovranno dimostrare i requisiti di capacit?rofessionale e finanziaria. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altres?lle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, attivit?i trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli: a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali; b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani; c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri. 4. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo 1. Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre ai requisiti previsti dal gi?itato art. 13, devono dimostrare di: a) soddisfare il requisito della onorabilit?BR>b) soddisfare al requisito della capacit?inanziaria; c) possedere adeguata capacit?rofessionale. 2. Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta la esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della L. 298/1974, ovvero la cancellazione dall'Albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge.
Art. 3 - Documentazione relativa all'iscrizione di nuove imprese nell'Albo degli autotrasportatori 1. Le imprese di autotrasporto che richiedono l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi devono, contestualmente alla domanda prodotta ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 6 giugno 1974, N. 298, produrre l'attestato di capacit?inanziaria riferito all'impresa e quello di capacit?rofessionale posseduto dal titolare dell'impresa individuale ovvero da chi dirige in maniera permanente ed effettiva l'attivit?i autotrasporto.
Art. 4 - Requisito della onorabilit?R>1. Il requisito della onorabilit?on si intende soddisfatto da parte di coloro che richiedono l'iscrizione all'Albo quando: a) ostino alla iscrizione espresse disposizioni di leggi e regolamenti; b) agli interessati siano state inflitte in via definitiva sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti: - le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione; - l'attivit?i trasporto e in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli commerciali, alla sicurezza stradale e dei veicoli; c) gli interessati abbiano riportato con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi; d) gli interessati abbiano riportato una qualsiasi condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro: - il patrimonio; - la fede pubblica; - l'ordine pubblico; - l'industria e il commercio; e) gli interessati abbiano riportato qualsiasi condanna per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; f) gli interessati risultino sottoposti con provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere anmministrativo con efficacia riabilitativa. 2. Il requisito di onorabilit?iene meno quando apposite disposizioni di legge lo prevedono, oltre che nei casi di cui al precedente punto 1. 3. Il predetto requisito deve essere posseduto: - quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa; - quando si tratti di societ?da tutti i soci per la societ?n nome collettivo, dai soci accomandatari per la societ?n accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societ?BR>- quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa di una sede sia preposto un'istitutore o un direttore, anche da quest'ultimo. 4. Il requisito della onorabilit?eve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attivit?i trasporto delle imprese o societ?n maniera permanente ed effettiva.
Art. 5 - Requisito della capacit?inanziaria 1. La capacit?inanziaria consiste nella disponibilit?i risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. 2. Ai fini dell'accertamento della capacit?inanziaria, i competenti comitati provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, citata in premessa, considerano: i conti annuali dell'impresa ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidit?ancarie e le possibilit?i scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le propriet?isponibili come garanzia per l'impresa; costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali dei veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonch?l capitale di esercizio. 3. Per il soddisfacimento del requisito di capacit?inanziaria le imprese interessate possono produrre un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da societ?inanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a 100 milioni nella forma prevista da uno specifico allegato. 4. Tale importo dovr?ssere integrato nella misura pari a 5 milioni per ciascun veicolo munito di autorizzazione. 5. Qualora ritenuto necessario ai fini dell'accertamento del permanere del requisito di capacit?inanziaria, dovr?ssere richiesto dal competente comitato provinciale al relativo ufficio provinciale la consistenza del parco veicolare dell'impresa assoggettata al controllo nonch?all'impresa medesima, un attestato di conferma di attestazione di affidamento prodotta dall'impresa stessa all'atto dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori con le eventuali integrazioni previste al comma precedente. (NOTA: per l'iscrizione all'Albo si veda lo specifico capitolo).
Art. 6 - Requisito capacit?rofessionale 1. Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacit?rofessionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto. 2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite ai sensi del successivo art. 9 verr?ilasciato dal competente ufficio provinciale Mctc un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attivit?i trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale. 3. Tale attestato dovr?ssere prodotto dall'impresa all'atto della domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori per conto terzi. 4. Gli interessati per essere ammessi a sostenere l'esame di capacit?rofessionale dovranno indirizzare la domanda alla commissione d'esame del capoluogo di regione nella quale risultino residenti, presso la segreteria del comitato provinciale per l'Albo degli autotrasportatori del capoluogo; la residenza dovr?ssere dimostrata tramite idonea certificazione ovvero autocertificazione ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni. 5. La domanda, redatta in carta legale e con firma debitamente autenticata del richiedente, dovr?ssere protocollata dal segretario della competente commissione d'esame.
Art. 7 - Documentazione domande d'esame 1. Le domande di cui al precedente articolo dovranno essere corredate da uno dei seguenti documenti: a) attestato di frequenza a uno dei corsi di formazione professionale; b) diploma di scuola media superiore o diploma di laurea; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da imprese iscritte all'Albo e in possesso di autorizzazione da cui risulti che il candidato abbia svolto per almeno un anno attivit?irezionale dell'impresa nei termini di cui al successivo art.8, secondo comma. 2. I corsi professionali sono affidati a organismi di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Mctc.
Art. 8 - Esenzione dall'esame 1. Sono esonerati dall'esame di capacit?rofessionale coloro che dimostrano di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continuata al livello direzionale in imprese di trasporto regolarmente iscritte all'Albo ed in possesso di autorizzazioni a livello nazionale ovvero internazionale. 2. Tale esperienza dovr?isultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualit?'imprese individuali, di socio amministratore nelle societ?n nome collettivo, di socio accomandatario nelle societ?n accomandita semplice e di amministratore per ogni altro tipo di societ?di dipendente a livello direzionale da regolare iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi, di collaborazione per le imprese familiari. 3. Ai richiedenti in possesso dei predetti requisiti verr?ilasciato, a cura dell'ufficio provinciale di residenza dell'interessato, un attestato di capacit?rofessionale per trasporti nazionali, ovvero nazionali ed internazionali, a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitano a livello nazionale ovvero internazionale.
Art. 9 - Composizione commissioni d'esame 1. Le commissioni d'esame istituite con decreto del Ministero dei Trasporti su base regionale sono composte come segue: Presidente: dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della Mctc Membri: un funzionario almeno del settimo livello della Mctc; due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria; tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi. 2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della Mctc; della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione. 4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario nel medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualit?i supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso. 5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima. 6. Avverso la mancata ammissione all'esame ?mmesso ricorso al Ministro dei Trasporti.
Art. 10 - Attivit?elle commissioni d'esame 1. Le commissioni d'esame, valutata la regolarit?elle domande d'ammissione, redigeranno il relativo elenco dei candidati ammessi, che sar?ffisso, a cura della segreteria, nei locali del comitato provinciale per l'Albo capoluogo di regione. 2. La data dell'esame dovr?ssere comunicata agli interessi a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.
Art. 11 - Attestato di capacit?rofessionale 1. Le commissioni d'esame trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame, l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di capacit?rofessionale all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascier?ll'interessato di cui all'art.6 del presente decreto.
Art. 12 - Modalit?ipetizione d'esame 1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, che non potr?ssere sostenuto prima di tre mesi dalla prima prova, fatta salva la documentazione gi?rodotta. 2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo, potranno ripresentare ulteriori domande di ammissione all'esame che non potr?ssere sostenuto prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
Art. 13 - Modalit?volgimento esame 1. L'esame consister?n una prova scritta basata su domande relative alle materie riportate nell'allegato, che verranno predisposte dalle singole commissioni d'esame. 2. L'amministrazione provveder?irettamente o a mezzo affidamento a terzi alla predisposizione di uno studio per l'attuazione del sistema di esami mediante quiz quale modalit?lternativa rispetto alla previsione del precedente comma. 3. A tal fine dovr?ssere elaborato un numero di quiz congruo per ogni gruppo di materie. 4. I risultati dello studio saranno trasmessi al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per il parere di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 8 lettera e).
Art. 14 - Disposizioni relative alla capacit?rofessionale 1. Il requisito della capacit?rofessionale deve essere posseduto: a) qualora trattasi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attivit?i trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualit?i amministratore, dipendente o collaboratore familiare. b) Qualora trattasi di societ?dalla o dalle persone che dirigono l'attivit?i trasporto della societ?n maniera permanente ed effettiva.
Art. 15 - Trasporti nazionali ed internazionali 1. L'esame per i candidati che intendono essere abilitati a dirigere imprese che svolgono esclusivamente trasporti nazionali, verter?ulle materie specificate nell'elenco allegato II rubicato sotto il punto A). 2. Per i candidati che intendono effettuare anche trasporti internazionali l'esame, oltre che sulle materie indicate al comma precedente verter?u quelle specificate nell'elenco allegato II rubicato sotto il punto B).
Art. 16 - Esercizio dell'attivit?nternazionale 1. Possono esercitare attivit?i autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi che abbiano conseguito l'attestato di capacit?rofessionale relativo ai trasporti internazionali.
Art. 17 - Proseguimento provvisorio attivit?R>1. In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di capacit?rofessionale, l'attivit?i trasporto pu?ssere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno soddisfare al requisito di capacit?rofessionale. 2. In caso di incapacit?isica o giuridica del titolare dell'impresa individuale, l'attivit?i autotrasporto di cose per conto di terzi pu?ssere provvisoriamente proseguita dal delegato alla cura degli interessi del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacit?isica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si ?erificata l'incapacit?edesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Entro e non oltre tale termine l'impresa dovr?imostrare il requisito di capacit?rofessionale. 3. Qualora trattasi di societ?in caso di decesso o di incapacit?isica della persona nominata dalla societ?edesima che dirigeva, in via permanente ed effettiva, l'attivit?i autotrasporto di cose per conto di terzi della societ?l'attivit?edesima pu?ssere provvisoriamente proseguita da altra persona, designata dalla societ?a quale entro un periodo massimo di un anno - prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati - dovr?isultare in possesso del requisito di capacit?rofessionale. 4. Nei casi di cui sopra, l'attivit?i una azienda di trasporto potr?ssere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di capacit?rofessionale possieda tuttavia un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda. 5. le persone che, ai sensi dei commi precedenti, dirigeranno o proseguiranno l'attivit?i autotrasporto di cose per conto di terzi, dovranno comunque risultare in possesso del requisito dell'onorabilit?/FONT>
Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente decreto. 2. Rimangono in vigore in particolare le disposizioni di cui all'articolo unico del d.m. 8 marzo 1988 e le disposizioni transitorie relative al completo svolgimento della sessione d'esame del 30 novembre 1988 ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 28 ottobre 1988 come modificato dal d.m. 22 novembre 1988 e integrato dall'art. 7 del d.m. 11 febbraio 1989 e tutte le disposizioni relative alla costituzione delle commissioni d'esame. 3. L'art. 16 del presente d.m. sostituisce il primo comma dell'art.1 del d.m. 3 febbraio 1988, n. 82 4. E' abrogato il d.m. 4 luglio 1985 concernenti l'istituzione dell'abilitazione speciale per le imprese di autotrasporto internazionale di merci. 5. Il primo comma dell'art. 1 del d.m. 16 maggio 1983 ?ostituito dal seguente: 'Le attivit?i trasporto, per le quali occorre l'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, sono le attivit?i trasporto di merci pericolose e trasporti eccezional?/FONT>
Art. 19 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar?nserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. |